Arera rifiuti
Ultima modifica 6 agosto 2024
1) GESTORE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI
FORMULA AMBIENTE SPA
SEDE LEGALE: CESENA VIA DEI ROTTAMAI N.51
PI - CF: 04476870409
e-mail: info@formulambiente.it
PEC: formulambientespa@pec.it
SITO INTERNET: www.formulambiente.it
Per tutte le informazioni relative al servizio di raccolta e trasporto, il calendario della raccolta, le modalità di conferimento, richieste o reclami per il servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani, si invitano gli utenti a visitare il sito internet dedicato:
https://formulambiente.it/gennargentumandrolisai
2) GESTORE DELLE TARIFFE E RAPPORTI CON GLI UTENTI
COMUNE DI TONARA
PROVINCIA DI NUORO
VIALE DELLA REGIONE
08039 TONARA
PI - CF: 00162960918
PEC: protocollo@pec.comunetonara.it
Responsabile Servizio Finanziario
Dott.ssa Rossana Devigus
Responsabile Ufficio Tributi
Marotto Gian Gavino
Telefono: 0784 63823
INFORMAZIONI CAMPAGNE STRAORDINARIE
si invitano gli utenti a visitare il sito internet dedicato:
https://formulambiente.it/gennargentumandrolisai
ISTRUZIONI PER IL CORRETTO CONFERIMENTO
si invitano gli utenti a visitare il sito internet dedicato:
https://formulambiente.it/gennargentumandrolisai
ECOCENTRO COMUNALE
L’ecocentro comunale è situato in Località Pischina Artui- Arcu de Latzarasà -Su Nuratze - Via Santu Leo
Gli orari previsti per l’apertura sono i seguenti:
Martedì: 09.00 – 12.00
Venerdì: 09.00 – 12.00
L’ecocentro comunale si integra nel sistema di raccolta “porta a porta” e sarà a disposizione dei cittadini che potranno conferire le diverse tipologie di rifiuti negli spazi riservati.
All’interno della struttura ogni utente troverà il personale dell’azienda che gestisce la raccolta, per quantificare i rifiuti e dare opportune indicazioni su come conferirli all’interno della struttura.
L’Amministrazione e gli uffici comunali sono a disposizione dei cittadini per qualsiasi chiarimento.
Si potranno i rifiuti come da Opuscolo scaricabile al seguente indirizzo:
https://comune.tonara.nu.it/it/news/1594808
CARTA DELLA QUALITA’
Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 23.12.2022 è stata approvatala carta di qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani secondo la deliberazione ARERA 15/2022 (c.d. tqrif).
https://municipium-images-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/s3/7277/allegati/carta-unica.pdf
REGOLE DI CALCOLO DELLE TARIFFE
Esistono due tipologie di Tari:
1. Tari per utenze domestiche
(es. abitazioni, garage, cantine, posti auto ecc.)
2. Tari per utenze non domestiche
(es. attività commerciali, industriali, artigianali, professionali, strutture pubbliche, onlus, ospedali, impianti sportivi ecc.)
Entrambe le utenze possono godere di particolari riduzioni e agevolazioni. Per maggiori dettagli, consulta la apposita sezione.
La Tassa Rifiuti consiste in una Tariffa Fissa (TF), a copertura dei costi fissi riferiti alla gestione del servizio rifiuti, e in una Tariffa Variabile (TV), a copertura dei costi variabili riferiti alla gestione del servizio integrato rifiuti urbani.
In base alla tipologia di utenza (Domestica o Non Domestica), la quantificazione della Tassa Rifiuti è calcolata secondo le seguenti modalità.
La TARI dovuta per ogni anno è sempre calcolata su base giornaliera, pari a 365 giorni o 366 giorni per gli anni bisestili. Pertanto, in caso di cessazione o nuova occupazione non coincidente con l’intero anno solare, il tributo dovuto è commisurato al numero dei giorni effettivi di occupazione.
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Utenze Domestiche (UD)
TARI DOMESTICHE = PARTE FISSA (TF) + PARTE VARIABILE (TV)
In particolare:
PARTE FISSA = Mq × Tariffa Fissa
Dove:
Mq è la superficie dichiarata a ruolo della Tassa Rifiuti dell’immobile oggetto a tributo, coincidente con la superficie calpestabile dei locali e aree coperte.
TF è la tariffa fissa deliberata annualmente dal Comune e reperibile alla sezione del sito internet “Delibera approvazione delle Tariffe TARI”, ripartita sempre in base al numero di occupanti dell’utenza domestica.
PARTE VARIABILE = Tariffa Variabile
Dove:
Tariffa Variabile determinata è in base al n. di occupanti residenti nel nucleo anagrafico/fiscale dell’occupante, deliberata annualmente dal Comune e reperibile alla sezione del sito internet “Delibera approvazione delle Tariffe TARI”, ripartita sempre in base al numero di occupanti dell’utenza domestica.
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Utenze Non Domestiche (UND)
TARI NON DOMESTICHE = PARTE FISSA (TF) + PARTE VARIABILE (TV)
In particolare:
PARTE FISSA = Mq × Tariffa Fissa
Dove:
Mq è la superficie dichiarata a ruolo della Tassa Rifiuti dell’immobile oggetto a tributo, coincidente con la superficie calpestabile dei locali e delle aree scoperte produttive.
TF è la tariffa fissa deliberata annualmente dal Comune e reperibile alla sezione del sito internet “Delibera approvazione delle Tariffe TARI”, ripartita in base alla tipologia di attività svolta secondo la Tabella di elenco delle categorie di utenze non domestiche di cui al D.P.R. 158/1999.
PARTE VARIABILE = Mq × Tariffa Variabile
Dove:
Mq è la superficie dichiarata a ruolo della Tassa Rifiuti dell’immobile oggetto a tributo, coincidente con la superficie calpestabile dei locali e delle aree scoperte produttive.
TV è la tariffa variabile deliberata annualmente dal Comune e reperibile alla sezione del sito internet “Delibera approvazione delle Tariffe TARI”, ripartita in base alla tipologia di attività svolta secondo la Tabella di elenco delle categorie di utenze non domestiche di cui al D.P.R. 158/1999.
Sul totale imponibile così ottenuto in base alla tipologia di utenza (domestica e non domestica) va aggiunto il 5% quale addizionale a copertura del Tributo Provinciale di competenza.
L'importo dovuto si arrotonda all'euro in base alla disciplina di cui all'art. 1, comma 166 della Legge 296/2006.
RIDUZIONI TARIFFARIE PREVISTE
• riduzione tariffaria ai sensi dell’art. 13 del vigente regolamento TARI, relativo alle Utenze non stabilmente attive, nella misura del 22% del tributo, il cui costo viene posto a carico delle tariffe TARI;
• esenzione, prevista dal vigente Regolamento TARI per le unità abitative possedute da anziani che trasferiscono il proprio domicilio/residenza in Strutture Sanitarie Assistenziali, concedibile qualora la condizione descritta perduri per oltre 6 mesi nel corso di ciascun anno, con apposita copertura sul bilancio dell’Ente.
ATTI APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE
Con la delibera di approvazione delle tariffe, il Comune fissa il numero di rate e le rispettive scadenze entro le quali il contribuente è tenuto al pagamento della TARI dell’anno di riferimento, con possibilità di procedere al pagamento in unica soluzione entro la rispettiva scadenza indicata.
Per l’anno 2024 è stato adottato l’atto di consiglio comunale n. 9 del 08.04.2024 di approvazione delle tariffe e scadenze rate della tassa sui rifiuti (tari) anno 2024, prevedendo le seguenti scadenze:
• 16.09.2024 (prima rata di acconto e rata unica);
• 16.12.2024 (seconda rata di conguaglio);
REGOLAMENTO VIGENTE
Regolamento per la disciplina della TARI approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 23.08.2020, come modificato con Delibera di Consiglio Comunale n.14 del 30.06.2021.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
È possibile procedere al pagamento tramite Modello F24 Semplificato e Modello PAGO PA , ricevuti precompilati in allegato all’avviso di pagamento.
Codici tributo per F24
Codice Tributo TARI 3944
Codice Tributo addizionale provinciale: TEFA
Codice Ente: L202
VERIFICHE REGOLARE PAGAMENTO DEL TRIBUTO
L’Ufficio Tributi verifica periodicamente i versamenti effettuati dai contribuenti per il corretto adempimento nel pagamento della TARI da parte dei contribuenti.
AVVISO DI ACCERTAMENTO
In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo, il Comune notifica un avviso di accertamento di contestazione del parziale o omesso pagamento, con irrogazione della sanzione pari al 30% sull’importo non versato, oltre agli interessi moratori maturati giornalmente dall’esigibilità dell’importo dovuto e non versato, nonché le spese per la notifica dell’avviso di accertamento.
Con L. 160/2019, l’avviso di accertamento e connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni ha anche valore di intimazione ad adempiere entro il termine per presentare ricorso, pertanto con l’obbligo di pagamento dell’importo indicato entro 60 giorni dalla data di notifica, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472, concernente l’esecuzione delle sanzioni.
Decorso il termine di sessanta (60) giorni dalla data di notifica, l’avviso di accertamento acquista efficacia di titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, ed il comune oppure, in alternativa, il soggetto concessionario della riscossione coattiva, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell’esecuzione forzata, senza la preventiva notifica dell’ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo, prima della ricezione dell’avviso di accertamento, il contribuente può aderire alla procedura di ravvedimento operoso, tramite la quale è possibile sanare la propria situazione debitoria versando l’imposta, anche in ritardo, con soglie sanzionatorie ridotte ed applicazione degli interessi al tasso legale annualmente definiti tramite Decreto Ministeriale del MEF.
A seguito della conversione in Legge del Decreto Fiscale 2020 (D.L. 124/2019, convertito con Legge 157/2019) viene esteso anche ai tributi locali il c.d. ravvedimento lungo, ossia oltre l’anno dopo la scadenza, istituto già disponibile per i tributi erariali.
Quindi, oltre che con il normale ravvedimento operoso, adesso è possibile effettuare versamenti per imposte dopo un anno (e fino a due anni) con una sanzione pari al 4,29% (1/7 della sanzione) e dopo due anni con una sanzione del 5% (1/6 della sanzione).
Non più possibile procedere al ravvedimento operoso in caso il contribuente, prima del ravvedimento, abbia ricevuto un avviso di accertamento da parte dell’Ente impositore.
Prospetto di riepilogo del nuovo ravvedimento operoso
FATTISPECIE MODALITÀ
RAVVEDIMENTO SANZIONI INTERESSI
Omesso/parziale
versamento
RAVVEDIMENTO SPRINT Versamento entro 15 giorni
dalla scadenza del tributo
dovuto 0,1% per ogni giorno fino al
quindicesimo calcolati a giorni,
per i giorni di ritardo
(solo sul tributo)
Omesso/parziale
versamento
RAVVEDIMENTO BREVE Versamento entro 30 giorni
dalla scadenza del tributo
dovuto 1/10 del 15% = 1,50% calcolati a giorni,
per i giorni di ritardo
(solo sul tributo)
Omesso/parziale
versamento
RAVVEDIMENTO INTERMEDIO Versamento entro 90 giorni
dalla scadenza del tributo
dovuto 1/9 del 15% = 1,67% calcolati a giorni,
per i giorni di ritardo
(solo sul tributo)
Omesso versamento
RAVVEDIMENTO ORDINARIO Versamento oltre 30 giorni
dalla scadenza del tributo
dovuto, ma entro l’anno 1/8 del 30% = 3,75% calcolati a giorni,
per i giorni di ritardo
(solo sul tributo)
Omesso versamento
RAVVEDIMENTO ULTRANNUALE Versamento entro il termine
di presentazione della
dichiarazione successiva,
ma entro 2 anni 1/7 del 30% = 4,28% calcolati a giorni,
per i giorni di ritardo
(solo sul tributo)
Omesso versamento
RAVVEDIMENTO LUNGO Versamento oltre i 2 anni
del termine di
presentazione della
dichiarazione e fino a 5
anni 1/6 del 30% = 5,00% calcolati a giorni,
per i giorni di ritardo
(solo sul tributo)
Prospetto di riepilogo dei tassi legali di interesse
dal 01/01/2015 al 31/12/2015 0,50% DM Economia 11/12/2014
dal 01/01/2016 al 31/12/2016 0,20% DM Economia 11/12/2015
dal 01/01/2017 al 31/12/2017 0,10% DM Economia 07/12/2016
dal 01/01/2018 al 31/12/2018 0,30% DM Economia 13/12/2017
dal 01/01/2019 al 31/12/2019 0,80% DM Economia 12/12/2018
dal 01/01/2020 al 31/12/2020 0,05% DM Economia 12/12/2019
dal 01/01/2021 al 31/12/2021 0,01% DM Economia 11/12/2020
dal 01/01/2022 al 31/12/2022 1,25%DM Economia 31/12/2021
dal 01/01/2023 al 31/12/2023 5% DM Economia 13/12/2022
dal 01/01/2024 2,50% DM Economia 29.11.2023
MODULISTICA
Nell’apposita sezione dello sportello telematico del cittadino raggiungibile all’indirizzo:
https://sportellotelematico.comune.tonara.nu.it/action%3As_italia%3Atassa.rifiuti
con accesso tramite SPID e CIE sono disponibili i seguenti modelli di istanza on line:
• Dichiarazione di inizio, variazione o cessazione di occupazione unità immobiliare ai fini TARI (Tassa Rifiuti) per utenze domestiche Ai sensi dell'articolo 1 della Legge 27/12/2013, n. 147 e del Regolamento comunale;
• Dichiarazione di inizio, variazione o cessazione di occupazione unità immobiliare ai fini TARI (Tassa Rifiuti) per utenze non domestiche ai sensi dell'articolo 1 della Legge 27/12/2013, n. 147 e del Regolamento comunale;
• Dichiarazione di conferimento dei rifiuti urbani a soggetti esterni al pubblico servizio ai sensi dell'articolo 238, comma 10 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152
• Richiesta esenzione anziani ospitati in strutture sanitarie assistenziali;
• Richiesta riduzioni tariffarie per le utenze non stabilmente attive.
COMUNICAZIONI ARERA
In particolare si segnalano i seguenti comunicati:
21/01/2022 - Rifiuti: nuovi standard di qualità tecnici e contrattuali omogenei nel Paese
14/01/2022 - Approvato il nuovo Quadro Strategico ARERA 2022-2025
16/11/2021 - Il 22 e 24 novembre audizioni annuali con gli stakeholder sul Quadro Strategico ARERA 2022-2025
02/11/2021 - Al via le consultazioni sul Quadro Strategico ARERA 2022-2025
04/08/2021 - TARI e rifiuti: al via il MTR-2, la regolazione delle tariffe arriva agli impianti di trattamento
09/07/2021 - ARERA: i numeri dei servizi pubblici